STATUTO

 

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Art. 1 - È costituita una Associazione culturale denominata Compagnia Teatro Nuovo. L'Associazione ha sede in Scandiano in via Togliatti n. 1/d.

 

Art. 2 - L'Associazione non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere in Italia la attività culturali in genere con particolare riferimento a quelle teatrali. A tal fine l'Associazione potrà produrre spettacoli in forma dilettantistica e amatoriale.

 

Art. 3 - L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali.

 

Art. 4 - Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente

 

Titolo II - I SOCI

 

Art. 5  - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all'attività dell'Associazione stessa. Chi intende essere ammesso per la prima volta come socio dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. In caso di rinnovo sarà sufficiente il versamento della quota sociale deliberata dal Consiglio per l’anno in corso
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
La quota sociale si intende intrasmissibile, non è rivalutabile e non potrà in alcun caso essere rimborsata

 

Art. 6 - I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente art. 5.

 

Art. 7  - I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.

 

Art. 8 - Il Socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta allo scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Art. 9 - L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

a) mancato versamento della quota associativa per n. 2 anni
b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
c) che in qualche modo arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione;
d) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

 

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.


Titolo III - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

 

 

 

Art. 10 - L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o giuridica, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.  Ogni socio non potrà ricevere più di 2 deleghe.

 

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 dei Soci iscritti, non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località - scelta in modo tale da non rendere eccessivamente difficoltosa la partecipazione dei soci - da indicarsi nell'avviso di convocazione, si riunisce nel primo semestre di ogni anno per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario e sullo stato patrimoniale relativi all'esercizio dell'anno precedente, e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque Soci.
La data e l'ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea sono comunicati ai Soci per lettera.

 

Art. 12 - Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci che si trovino in regola col pagamento della quota associativa. In prima convocazione, per la costituzione dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno il 50% degli iscritti. Non raggiungendo la predetta percentuale, la sessione è rimandata a non più di 30 giorni dalla prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima, ma non può tenersi nel medesimo giorno fissato per la prima.

 

Art. 13 - All'inizio di ogni sessione, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti un Presidente dell'Assemblea e un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

 

Art. 14 - L'Assemblea, con la maggioranza di 2/3 degli aventi diritto, elegge tra i Soci presenti un Presidente ed un Vicepresidente, un Amministratore o Tesoriere, i quali durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. L'Assemblea può deliberare un compenso per entrambe le cariche, quale rimborso spese, restando inteso che tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

 

Art. 15 - Le Assemblee straordinarie possono essere convocate per domanda di almeno la quinta parte dei Soci iscritti.
I Soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti nei precedenti artt. 2 e 3. Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà dei Soci ed il consenso di 3/5 dei voti presenti o rappresentati, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti lo scioglimento del vincolo associativo e relativa devoluzione del patrimonio residuo, per le quali è richiesto il voto favorevole di 3/4 degli associati

 

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