STATUTO

 

 

 

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Titolo IV - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

 

 

 

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è formato da non meno di tre Soci, compreso il Presidente.  Per la prima volta la determinazione del numero dei componenti e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo successiva sessione di Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di 2/3, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

 

Art. 17 - Tutte le cariche associative sono elettive e vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

 

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare, il Consiglio:

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla la stessa esecuzione;
b) delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
c) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi di cui all'art. 3;
d) redige i progetti di bilancio preventivo, di rendiconto finanziario e stato patrimoniale da proporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
e) convoca l'Assemblea dei Soci, sia in seduta ordinaria che straordinaria, e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dalla stessa Assemblea;
f) stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
g) conferisce e revoca procure.

 

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente o da almeno 2/3 dei consiglieri. E' presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano. Si riunisce ogni volta sia necessario e, comunque, non meno di una volta ogni tre mesi. Assume le proprie deliberazioni con la presenza di almeno 1/4 dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta è rigettata.


    
Titolo V - IL PRESIDENTE

 

 

 

Art. 20 – Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei soci; dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali. Sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può delegare in via transitoria o definitiva, ad uno o più dei consiglieri, parte dei suoi compiti.

 

Art. 21 - La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, all'autorità giudiziaria ed a quella amministrativa, sono conferite al Presidente. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di questo, al membro più anziano.

 


Titolo VI - IL PATRIMONIO

 

 

 

Art. 22 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote annuali di associazione;
b) proventi per prestazioni di servizi agli associati o  a terzi;
c) contributi volontari, lasciti, donazioni
d) attività sociali;

 

Art. 23 - Il fondo comune, costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito fra i soci ne durante la vita dell'Associazione, ne all'atto del suo scioglimento.

 

Art. 24 - Prima del 13 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale a consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il primo semestre dell'anno successivo. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività istituzionali.

 


Titolo VII - SCIOGLIMENTO

 

 

 

Art. 25 - In caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria, nominerà uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso ai Soci di loro eventuali crediti, dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentiti gli organi di controllo qualora esistenti.

 


Titolo VIII – RINVIO

 

 

 

Art. 26 - Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto, si osservano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.